Ultima modifica: 23 Settembre 2020

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il D.Lgs.16 aprile1994,n. 297,Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,  tramesso dalCTS-Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno2020;

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS – Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO  il protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministero per la  pubblica amministrazione del 27-07-2020

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

VISTA L’ O.M. del ministro della salute del 16-08-2020

VISTO il rapporto ISS covid19 19 n° 58/ 2020 aggiornato al 21-08-2020

VISTO l’estratto del verbale ISS CTS n° 100del 12 -08-2020

VISTA la circ. M.I. N° 1466 DEL 20- 08-2020 sulla responsabilità dei D.S. che considera il protocollo generale sulla sicurezza siglato il 06-08-2020

VISTO il documento di indirizzo regionale USR/Ass. Regionale istruzione e formazione Professionale del 14-07-2020

VISTI i suggerimenti metodologici dell’ USR SICILIA

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa 2019-2022

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto del 09-09- 2020 che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

 

DELIBERA

 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’I.C “Fontanarossa “ di Catania nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero  gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

 

  1. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico – amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l’anno scolastico2020/2021.
  2. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
  3. La mancata osservanza delle norme contenutene nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola e per  gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

 

Art. 2 – Soggetti responsabili e informazione

  1. Il Dirigente scolastico consegna o pubblica  sul   sito web istituzionale della scuola a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
  2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

 

Art. 3 – Chiarimenti iniziali

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

 

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene
staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione.
Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale
non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;  
b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare
determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad
  azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico),
evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i
procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o
condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
 

Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla Bocca della persona in fetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca,   naso occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi.

Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;

Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:

  • Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
  • Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
  • Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
  • Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, auto mobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

 

Art. 4 – Regole generali

  1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
    1. Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
    2. Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
    3. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone; Secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità e Organizzazione mondiale della sanità), in particolare:
      • prima di accedere alle aule e ai laboratori,
      • subito dopo il contatto con oggetti di uso comune,
      • dopo aver utilizzato i servizi igienici,
      • dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
    4. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
    5. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenne, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o al personale individuati come referenti Covid19 ( responsabili di  plesso), per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare  precocemente la comparsa di possibili altri casi.

 

Art. 5 – Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

 

  1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
  2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
  3. L’ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola ctic86700q@istruzione.it della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
  4. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita,, n° documento, relativi recapiti telefonici, nonché data di accesso e tempo di permanenza, motivo della visita..
  5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente con apposizione della firma e n. di documento che servirà al collaboratore scolastico per il riconoscimento del soggetto dichiarante. Pertanto la firma apposta sul registro assume valore di autocertificazione resa, ai sensi del D.P.R.445/2000 in merito ai seguenti punti:
    • Assenza di sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti , e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
    • di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a37,5°C;
    • di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
    • di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
    • di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

 

Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite termometro digitale senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. Può essere richiesta specifica autocertificazione resa nei termini di legge secondo apposito modulo predisposto.

  1. È comunque obbligatorio
    • Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
    • Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
  2. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

 

Art. 6 – Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

  1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare gli studenti sono chiamati ad esercitare, in relazione all’età, la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
  2. Le famiglie  degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
  3. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.
  4. Nel caso siano rilevati dai genitori sintomi associabili al COVID-19, gli studenti devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.
  5. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta documentata (format dell’I.C.).

 

Art. 7 – Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

  1. Gli edifici scolastici dell’Istituto utilizzati nel corrente A.S. comprendono 6 plessi. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
  2. A ciascun settore degli edifici sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
  3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
  4. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,
    • In uno dei laboratori didattici della scuola, negli spazi esterni in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
    • Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;
    • Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore;
    • Esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti, secondo le seguenti modalità: un alunno di ciascuna classe nella fascia oraria indicata prima della ricreazione, andrà a ritirare quanto necessario per tutti i compagni. Ad ogni cambio utente il collaboratore che presiederà il distributore nel tempo necessario, provvederà alla sanificazione
  5. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

 

Art. 8 – Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

  1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 7:55. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
  2. Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli studenti che arrivano a scuola dopo l’orario stabilito per l’ingresso raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;
  3. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
  4. Dall’orario di arrivo previsto per gli studenti, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nell’area didattica, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
  5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita potranno essere organizzate su diversi turni scanditi dal suono della campana.
  6. Gli studenti di ciascuna classe, sulla base di un apposito orario di uscita, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico, possono lasciare l’aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.
  7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico tutto è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifico ordine di servizio del Dirigente scolastico.

 

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

L’accesso alle automobili nei parcheggi interni delle sei sedi dell’Istituto è consentito solo negli spazi ed orari indicati come disciplinato da specifiche circolari.

 

Art. 10 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

  1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno1metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici.
  2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a fare regolarmente uso degli spazi esterni.
  3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

 

  1. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche  e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
  2. Durante le attività in aula e in laboratorio  gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive   le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.
  3. Nel caso in cui  un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
  4. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
  5. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti,   gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
  6. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati almeno ogni ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
  7. Durante i tragitti a piedi per raggiungere spazi esterni, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

 

Art. 11 – Accesso ai servizi igienici

  1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.
  2. Chiunque  acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o nuovamente con acqua e sapone.
  3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
  4. Alfine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solo durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

 

Art. 12 – Ricreazione ed accesso ai distributori automatici di alimenti

  1. L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli studenti è consentito esclusivamente durante gli intervalli con le modalità sopra specificate, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall’insegnante.
  2. Una volta prelevati gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.
  3. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.
  4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all’altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori o per le attività motorie.
  5. Durante la Ricreazione non sarà consentito agli alunni di uscire nei corridoi. Dovranno rimanere nelle loro postazioni per consumare lo spuntino previa igienizzazione delle mani.

 

Art. 13 – Riunioni ed assemblee

  1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali auto convocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
  2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1metro.
  3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
  4. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe  possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno1metro.

 

Art. 14 – Precauzioni igieniche personali

  1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
  2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
  3. Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
  4. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

 

Art. 15 – Pulizia e sanificazione della scuola

  1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
  2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
  3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al70%.
  4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, durante l’intervallo come sopra descritto ed alla fine delle lezioni. I telefoni   e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata in caso di uso promiscuo, con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni dai collaboratori scolastici, ma vanno sanificati con apposito fornito dalla Scuola dal docente ad ogni proprio inizio turno.
  5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, con specifico riferimento a maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, etc, e comunque deve essere seguito apposito piano di lavoro previsto.
  6. Oltre il normale uso di DPI, in caso di sospetto Covid 19, tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche, guanti monouso e specifici abiti di lavoro (tute in tyvek). Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto (RSU indifferenziati).

 

Art. 16 – Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto

  1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o ad uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.
  2. Nel caso i sintomi riguardino  uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
  3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 – Gestione di una persona sintomatica in azienda).
  4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, nella persona del personale individuato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
  5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
  6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l’esonero dalle attività didatticheinpresenzadiunoopiùdocenti,sullabasedelleindicazionifornitedalMedicocompetente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

 

Art. 17 – Misure di sicurezza nelle rappresentazioni e nelle lezioni di Canto e Musica e nelle lezioni di scienze motorie

Nel locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, spazi esterni per attività motorie rispetto alla numerosità degli studenti, deve essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di un metro; le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale assunto pari a 2etri, prevedendo anche l utilizzo di barriere mobili . Si avrà cura di privilegiare spazi di apprendimento ampi e con possibilità di aereazione. Per quanto riguarda le attività motorie , al momento , sono esclusi i giochi di squadra e si privilegeranno le attività individuali all’ aperto avendo cura di disinfettare gli attrezzi di uso comune.

 

Allegati al presente Regolamento

 

  • Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
  • Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

 

 

Indice

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione. 3

Art. 2 – Soggetti responsabili e informazione. 3

Art. 5 – Modalità generali di ingresso nei locali della scuola. 5

Art. 6 – Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie. 6

Art. 7 – Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche. 7

Art. 8 – Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 8

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici 9

Art. 10 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche. 9

Art. 11 – Accesso ai servizi igienici 10

Art. 12 – Ricreazione ed accesso ai distributori automatici di alimenti 11

Art. 13 – Riunioni ed assemblee. 11

Art. 14 – Precauzioni igieniche personali 12

Art. 15 – Pulizia e sanificazione della scuola. 12

Art. 16 – Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto. 13

Art. 17 – Misure di sicurezza nelle rappresentazioni e nelle lezioni di Canto e Musica. 14

Allegati al presente Regolamento. 14

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 16

ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 16

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli amministrativi

 

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

  • È possibile togliere la mascherina  solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1metro.
  • Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
  • Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

 

ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

 

I   livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltrealleindicazionicontenutenelRegolamentorecantemisurediprevenzioneecontenimentodella diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

  • Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
  • Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
  • Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:

  1. Apertura e chiusura della scuola;
  2. Apertura e chiusura dei locali;
  3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
  4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza);
  5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:

 

  • All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
  • Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
  • Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
  • Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
  • Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
  • Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
  • A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
  • Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;
  • Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
  • Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni 2 ore per almeno 5 minuti;
  • Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
  • Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.




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